D.lgs 101/18

La normativa italiana in materia di protezione dati deve essere interpretata e applicata alla luce del GDPR a partire dal 19 settembre 2018. L’attenzione dovrà concentrarsi innanzi tutto sulle norme che disciplinano la complessa fase transitoria relativa

  • alla definizione agevolata delle sanzioni relative a violazioni di norme del vecchio Codice verificatesi prima del 25 maggio 2018, di cui all’art. 18
  • alla trattazione di affari pregressi, di cui all’art. 19
  • alla rivisitazione dei Codici di deontologia e buona condotta
  • alle disposizioni transitorie finali ex art. 22;
  • alle ulteriori disposizioni di coordinamento, ex artt.23, 24 e 25

L’art. 22, comma 1 che recita:

“Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 1, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679”.

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