La legge n. 36/2019 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2019) introduce nuove norme in tema di difesa “domestica” ed eccesso colposo.
La nuova legge amplia infatti l’ambito di applicazione della legittima difesa, con particolare riguardo alla c.d. difesa “domestica” e all’eccesso colposo nella legittima difesa.
Si introduce una sorta di presunzione: in caso di violazione di domicilio – e al domicilio viene espressamente equiparato ogni luogo ove si esercita attività commerciale, professionale o imprenditoriale – la difesa si considera “sempre” proporzionata all’offesa; la previsione mira evidentemente a eliminare ogni residuo spazio di discrezionalità da parte del giudice nella valutazione della proporzionalità tra la difesa e offesa;
Inoltre, all’interno delle mura domestiche e nei luoghi di lavoro sopra indicati, chi respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” si considera sempre in condizione di legittima difesa.
Tale riforma però richiama degli scenari oggetto di critica e abuso . Già nel 2006 con la legge 59 ,infatti, nel caso di sorpresa di un intruso in dimora, il Giudice era dispensato dal verificare in concreto la proporzione tra offesa e difesa. Ciò determinò molti abusi da parte dei cittadini e un aumento dell’aggressività difensiva.
Eccesso colposo di legittima difesa
All’art. 55 viene aggiunto un secondo comma : in caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è comunque punibile chi, avendo commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Viene introdotto ex art. 115-bis all’interno del T.U. delle spese di giustizia (dpr. 115/2002)il riconoscimento del gratuito patrocinio in favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
Il messaggio presidenziale
«Ho promulgato in data odierna la legge recante: “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.
Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.
Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.
L’art.2 della legge, modificando l’art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo “allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”: è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta.
Devo rilevare che l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.
Segnalo, infine, che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – “gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina”».